Per moda, comfort visivo o estetica, le pellicole oscuranti sono ormai da alcuni anni una realtà conclamata nel panorama automobilistico italiano. Vediamo ora come il Codice della Strada disciplina questo accessorio.
In Italia l’installazione di pellicole oscuranti per auto è permessa dal C.D.S senza alcun aggiornamento della Carta di Circolazione (art. 78 del C.D.S.), purché esse siano dotate di certificato di omologazione rilasciato dal costruttore della pellicola, che ne attesti la compatibilità con il vetro su cui sono installate. In assenza di tale certificazione e marchiatura l’ispettore di un centro revisioni (o centro di controllo) dovrà segnalarle e la revisione potrà concludersi con un esito SOSPESO dalla circolazione (codice 3. Visibilità). Ricordiamo a proposito che la circolazione con un veicolo non conforme al tipo omologato comporta una sanzione amministrativa e all’obbligo di revisione straordinaria. Le pellicole inoltre non possono MAI oscurare i vetri anteriori e il parabrezza (Direttive 92/22/CE, 71/127/CEE e 77/649/CEE), mentre il lunotto posteriore può essere oscurato solo in presenza di retrovisori laterali su ambo i lati del veicolo.
L’oscuramento totale dei vetri è una prassi comune in alcuni paesi extra UE, pertanto non è raro imbattersi in veicoli con targa straniera aventi tutti i finestrini completamente opachi.
Scegliete quindi pellicole certificate e fatele installare da carrozzieri o centri di riparazione vetri con esperienza, inoltre prestate molta attenzione in caso di soluzioni “fai da te” o estremamente economiche acquistabili presso i negozi di ricambi o presso la grande distribuzione.